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Rif.: Convegno “BAMBINI in CARCERE: non LUOGO a procedere” - 29 Marzo 2012   >

Università degli Studi di Milano, Aula Lauree - Via Conservatorio n. 7, Milano

[ www.bambinisenzasbarre.org - www.terredeshommes.it ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto penale e procedura penale Legge 21 aprile 2011 n. 62

 

 

 

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

 

(Gazzetta Ufficiale, 5 maggio 2011, n. 103)

 

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«Diritto penale e procedura penale Legge 21 aprile 2011 n. 62»

«Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (Gazzetta Ufficiale, 5 maggio 2011, n. 103)» 

materiale Convegno > “BAMBINI in CARCERE: non LUOGO a procedere” - 29 Marzo 2012 - Università degli Studi di Milano, Aula Lauree - Via Conservatorio n. 7, Milano

[ www.bambinisenzasbarre.org - www.terredeshommes.it ]

 

 

Documento > Marzo 2012 > Rif.: Convegno “BAMBINI in CARCERE: non LUOGO a procedere” - 29 Marzo 2012 - Università degli Studi di Milano

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  < PAG. 1 di 2 > di documento: «Diritto penale e procedura penale Legge 21 aprile 2011 n. 62» - «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354,

e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (Gazzetta Ufficiale, 5 maggio 2011, n. 103)»

 

 

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e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (Gazzetta Ufficiale, 5 maggio 2011, n. 103)»

 

 

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Documento >

«Diritto penale e procedura penale Legge 21 aprile 2011 n. 62»

«Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (Gazzetta Ufficiale, 5 maggio 2011, n. 103)» 

materiale Convegno > “BAMBINI in CARCERE: non LUOGO a procedere” - 29 Marzo 2012 - Università degli Studi di Milano, Aula Lauree - Via Conservatorio n. 7, Milano

[ www.bambinisenzasbarre.org - www.terredeshommes.it ]

 

 

 

Diritto penale e procedura penale Legge 21 aprile 2011 n. 62

 

 

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

(Gazzetta Ufficiale, 5 maggio 2011, n. 103)

 

 

Art. 1 Misure cautelari

Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, owero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta Né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

2. AI comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «owero, ove istituita, da una casa famiglia protetta».

3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). -1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, owero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 10 gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

 

Art. 2 Visite al minore infermo

Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 21-ter. (Visite al minore infermo). -1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, owero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con prowedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con prowedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».

 

Art. 3 Detenzione domiciliare

AII'alinea del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».

2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui al comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può awenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri owero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, owero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di prowedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».

 

Art. 4 Individuazione delle case famiglia protette

Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.

2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.

 

Art. 5 Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si prowede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

 

 

 

  "BAMBINI in CARCERE: ...non LUOGO a procedere"  === > «Diritto penale e procedura penale Legge 21 aprile 2011 n. 62» - «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (Gazzetta Ufficiale, 5 maggio 2011, n. 103)»  

  Il PROGRAMMA del Convegno “BAMBINI in CARCERE: non LUOGO a procedere”  

Riferimenti utili:

  associazione bambinisenzasbarre onlus  /  Via Castel Morrone, 17 - 20129 Milano  /  tel. +39 02 711 998 - fax +39 02 8738 8862  /  associazione@bambinisenzasbarre.org  /  www.bambinisenzasbarre.org

  Fondazione Terre des Hommes Italia onlus :: Terre des Hommes Italia  /  Viale Monza 57 - 20125 Milano  /  tel. 02 28.97.04.18 - fax. 02 26.11.39.71  /  info@tdhitaly.org  /  www.terredeshommes.it

 

 

Convegno

 

 

 

 

“BAMBINI in CARCERE: non LUOGO a procedere”

 

« Riflessioni sulla riforma che avrebbe dovuto far uscire i bambini dal carcere »

 

 

 

 

29 Marzo 2012

 

 

Università degli Studi di Milano – AULA Lauree

Via Conservatorio n. 7, Milano

 

 

 

PROGRAMMA:

 

 

Moderatore: Edoardo Fleischner, Università Statale Milano, giornalista, saggista

 

Saluti e apertura lavori

        Marilena Garavaglia, Comune di Milano

        Lia Sacerdote, Bambinisenzasbarre

        Federica Giannotta, Terre des Hommes

 

I bambini detenuti con la madre

        Giovanna Di Rosa, CSM

        Luigi Pagano, Ministero di Giustizia, Vice Capo Dip. Dell’Amministrazione Penitenziaria DAP

 

La nuova legge

        Valerio Onida, Presidente emerito Corte Costituzionale

        Pasquale Nobile de Santis, Presidente Tribunale di Sorveglianza, Milano

        Matteo Massimi, A Roma Insieme Leda Colombini

 

Le ricadute pratiche della nuova legge oggi

        Francesca Valenzi, Provveditorato Amministrazione Penitenziaria della Lombardia

        Gloria Manzelli, Direttore Carcere San Vittore, Milano

        Mirella Ballarò, Ispettore Carcere Bassone, Como

        Maria Cristina Calle, Psicologa/Criminologa

        Gioia Passarelli, A Roma Insieme Leda Colombini

         Lillo Di Mauro, Consulta Penitenziaria Roma

         Marco Carlizzi, Legalenelsociale

 

 

 

 

 

MAPPA  --  Selezione  --  BambiniSenzaSbarre  --  < BAMBINI in CARCERE >  --  su Comunicarecome.it alle pagine:

 

 

 

 

Comunicato stampa - 30 Marzo 2012

 

«Oggi i bambini in carcere fino a 6 anni.»

«Senza il decreto attuativo per la Legge 62/11 tutti i bambini che condividono con la madre la detenzione rischiano di dover vivere entro le mura del carcere il doppio di quello previsto dalla normativa precedente.»

 

rif.: "BAMBINI in CARCERE: ...non LUOGO a procedere"

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==Convegno==BAMBINI_in_CARCERE__non_LUOGO_a_procedere==Riflessioni_su_riforma==2012330==Oggi-i-bambini-in-carcere-fino-a-6-anni.htm    < ===

 

 

 

 

Comunicato stampa - 29 Marzo 2012

 

«"BAMBINI in CARCERE: ...non LUOGO a procedere"»

«A un anno dalla nuova Legge 61/11 bambini ancora in istituzioni detentive in Italia, anche per la mancanza di un decreto attuativo.»

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==Convegno==BAMBINI_in_CARCERE__non_LUOGO_a_procedere==Riflessioni_su_riforma==2012329==La-nuova-legge_+_Programma.htm    < ===

 

 

 

 

rif.: "BAMBINI in CARCERE: ...non LUOGO a procedere"

Scheda Disciplina madri detenute con bambini

PRIMA DELLA RIFORMA (legge Finocchiaro n. 40/2001) vs CON LA RIFORMA (legge n. 62/2011)

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==Convegno==BAMBINI_in_CARCERE__non_LUOGO_a_procedere==Riflessioni_su_riforma==Scheda_Disciplina_madri_detenute_con_bambini.htm    < ===

 

 

 

 

rif.: "BAMBINI in CARCERE: ...non LUOGO a procedere"

Diritto penale e procedura penale Legge 21 aprile 2011 n. 62

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

(Gazzetta Ufficiale, 5 maggio 2011, n. 103)

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==Convegno==BAMBINI_in_CARCERE__non_LUOGO_a_procedere==Diritto_penale_e_procedura_penale_Legge_21_aprile_2011_n_62.htm    < ===

 

 

 

 

Associazione Bambinisenzasbarre Onlus

«Cura e sostegno delle relazioni familiari in detenzione»

(Mission -- Partner e collaborazioni -- Modello di accoglienza Spazio Giallo -- Trovopapà -- La Casa Gialla -- I corsi di formazione -- La ricerca europea -- Comitato etico)

Bambinisenzasbarre Onlus # Rete Eurochips

 

http://www.comunicarecome.it/_Bambinisenzasbarre_Onlus--Rete_Eurochips.htm    < ===

 

 

 

 

Omaggio a Leda Colombini - INTERVISTA > «UNA LEGGE PER LE DETENUTE MADRI» - "Ancora bambini in carcere? Perché?"

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==intervista_LedaColombini==Una_legge_per_le_detenute_madri--Ancora_bambini_in_carcere--Perche'.htm    < ===

 

 

 

 

"A ROMA, INSIEME - LEDA COLOMBINI"

«L'Associazione di volontariato "A Roma, Insieme - Leda Colombini" è impegnata da oltre 20 anni con le donne del carcere romano di Rebibbia e con i loro figli, che fino all'età di tre anni condividono con le madri la dura esperienza della detenzione. (..)»

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==Convegno==BAMBINI_in_CARCERE=====Associazione_di_volontariato__A_ROMA_INSIEME__LEDA_COLOMBINI.htm    < ===

 

 

 

 

Terre des Hommes

«La Fondazione Terre des Hommes Italia onlus è una organizzazione non governativa che si occupa di aiuto diretto all'infanzia in difficoltà nei Paesi in via di sviluppo, senza discriminazioni di ordine politico, etnico o religioso. Presidente Onorario è l'Onorevole Rita levi Montalcini, Premio Nobel 1986 per la medicina.»

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==Convegno==BAMBINI_in_CARCERE=====TERRE_DES_HOMMES---aiuto_diretto_infanzia_in_difficolta'.htm    < ===

 

 

 

 

Associazione “LEGALE NEL SOCIALE”

«L'associazione è nata nel 2005 dall'iniziativa di un gruppo di avvocati e giuristi con una lunga esperienza di volontariato nel terzo settore

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==Convegno==BAMBINI_in_CARCERE=====Associazione_LEGALE_NEL_SOCIALE---avvocati_e_giuristi---volontariato_nel_terzo_settore.htm    < ===

 

 

 

 

 

Programma del Convegno: «"BAMBINI in CARCERE: ...non LUOGO a procedere"» - « Riflessioni sulla riforma che avrebbe dovuto far uscire i bambini dal carcere »

Milano, 29 Marzo 2012

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==Convegno==BAMBINI_in_CARCERE__non_LUOGO_a_procedere==Riflessioni_su_riforma==2012329==La-nuova-legge_+_Programma.htm#PROGRAMMA_Convegno_BAMBINI_in_CARCERE    < ===

 

 

 

 

 

bambinisenzasbarre - «SPAZIO GIALLO VA IN CITTÀ. I bambini alla prova del carcere.»

«Incontro pubblico per presentare IL MODELLO DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEL CARCERE DI BOLLATE, sperimentato a SAN VITTORE e previsto ad OPERA»

Milano, 25 gennaio 2012

«Un tema che coinvolge l’intero sistema penitenziario e un modello di rilevanza europea»: lo conferma la ricerca europea “I figli dei genitori detenuti. Un gruppo vulnerabile”.

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==IncontroPubblico==Il_modello_di_accoglienza_dei_bambini_nel_CarcerediBollate_sperimentato_a_SanVittore_e_previsto_ad_Opera.htm    < ===

 

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RICERCA EUROPEA: “I figli dei genitori detenuti. Un gruppo vulnerabile”

[ricerca coordinata ed ed effettuata in Italia da Bambinisenzasbarre, diretta dall’Istituto Danese per i Diritti Umani (DIHR), in collaborazione con: rete Eurochips, Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Prap Lombardia]

 

http://www.comunicarecome.it/_BambiniSenzaSbarre==IncontroPubblico==Il_modello_di_accoglienza_dei_bambini_nel_CarcerediBollate_sperimentato_a_SanVittore_e_previsto_ad_Opera.htm#RicercaEuropea_FigliDeiGenitoriDetenuti    <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine - Rif.: associazione bambinisenzasbarre onlus  /  Via Castel Morrone, 17 - 20129 Milano  /  tel. +39 02 711 998 - fax +39 02 8738 8862  /  associazione@bambinisenzasbarre.org  /  www.bambinisenzasbarre.org - «Cura e sostegno delle relazioni familiari in detenzione»

 

www.bambinisenzasbarre.org

 

 

 

 

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www.terredeshommes.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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